Entro il 31 marzo 2018 gli enti che nel 2017 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.
Il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione. Successivamente al primo invio, invece, soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, che nell’anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati modello EAS in possesso dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, (inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati).