L’apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali).


-         Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali abbinabili alle agevolazioni del regime forfettario

-         Particolari agevolazioni se in forfetari (esenzione iva – indici – tenuta contabile)

-         Dal punto di vista tributario l’art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro e con la riduzione del 50% prevista per i co.co.co.

-         Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato

-         Se forfettario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva; (78% coefficiente redditività fino a 85 mila fatturato annuo)

Orario di apertura:

  • MATTINA: Da Lunedì a Venerdì 09:30 - 13:00
  • SERA: Da Lunedì a Giovedì: 15:30 - 18:00
070 86 75 437
070 46 57 534
388 14 70 584

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