Collaboratori comparto sportivo 

Con decorrenza dal 30 giugno 2023: abrogazione ART.67 COMMA 1 LETT.M TUIR (Compensi sportivi)
Volontari dello Sport (incompatibile con altri rapporti di lavoro con la stessa ASD O SSD)


VOLONTARI DELLO SPORT (da non confondere con i volontari in senso generico)

Il volontario dello sport è colui che presta la propria in ambito sportivo opera in favore del sodalizio sportivo con finalità amatoriali, regolarmente tesserato;

il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi. Consentito anche il rimborso sulla base di un’autocertificazione, purché esso sia di importo inferiore a 150 euro mensili anche per spese sostenute all’interno del Comune di residenza e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall’organo sociale competente.

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, si ritiene opportuno predisporre un verbale dell’Organo Direttivo che disponga l’affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell’impegno gratuito da parte del volontario.


CO.CO.CO. (collaboratori coordinati e continuativi)

Di cosa si tratta
Il contratto in esame consente ai lavoratori di svolgere la propria attività in piena autonomia. In tal modo, questi non saranno sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione. I lavoratori sono inseriti nell’organizzazione aziendale, quindi assumono un ruolo rilevante all’interno nel processo produttivo del committente, connotato anche da stabilità. Il committente coordina l’attività del lavoratore in corrispondenza alle esigenze dell’organizzazione aziendale ma concordando le scelte e le strategie di esecuzione con il collaboratore.
La presunzione di co.co.co (per sportivo e non per amministrativo): la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.


CO.CO.CO. SPORTIVO (co.co.co. sportivi presunzione fino a 24 ore settimanali - nessuna subordinazione)

E’ lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l’esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale”

-         Esenzione imposte fino a 15 mila euro annui

-         Esenzione INPS fino a 5 mila annui

-         Inps sopra i 5 mila con riduzione dal 25% al 12,5% fino al 2027 (25% ridotta al 24% per lavoratore già iscritto altra forma previdenziale)

-         Federazioni dovranno emanare regolamenti riguardanti le figure e le mansioni

-         Particolari agevolazioni negli adempimenti (non necessario avvalersi di un consulente del lavoro)

-         Tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione

-         Esenzione dall’obbligo dell’assicurazione INAIL sostituito dalla copertura assicurativa del tesseramento


CO.CO.CO. SPORTIVO Esempi e chiarimenti

Visto il periodo di transizione tra due normative riguardanti i compensi sportivi, una che terminerà il 30 giugno e la nuova che decorrerà dal 1 luglio occorre ricordare che:
La franchigia dei 10 mila non si sommerà alla nuova franchigia fiscale che decorrerà dal 01/07/23 dei 15 mila euro.
La franchigia annuale pertanto non diverrà 25 mila ma avrà un tetto massimo comprendendo la vecchia e la nuova normativa di euro 15 mila.


Alcuni esempi - TASSAZIONE FISCALE

-         sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 5.000,00: nessuna tassazione IRPEF;

-         sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre, superando nell’anno l’ammontare escluso dalla base imponibile, viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. (aliquote progressive per scaglioni)

-         sportivo percepisce nel primo semestre € 12.000,00 e nel secondo semestre € 3.000,00: nel primo semestre, come detto, è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., pertanto si avrà una tassazione a titolo di imposta della somma di € 2.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00); nessuna tassazione per la somma di € 3.000,00 percepita nel secondo semestre; INPS: Le somme erogate dal 1° luglio potranno usufruire ai fini INPS della franchigia di 5.000, qualsiasi importo sia stato erogato antecedentemente dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in regime ex art 67, lett m), T.U.I.R.


CO.CO.CO. AMMINISTRATIVI (Necessario avvalersi di consulente del lavoro)

Principali evidenze:

-         Esenzione INPS fino a 5 mila annui

-         Inps sopra i 5 mila con riduzione dal 25% al 12,5% fino al 2027 (25% ridotta al 24% per lavoratore già iscritto altra forma previdenziale)

-         Le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite dalle asd/ssd mediante il portale RAS;

-         Apertura della posizione INAIL

-         Alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5mila: occorrerà predisporre l’apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro Impiego

-         Tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.


SICUREZZA DEL LAVORO

Per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro viene prevista dal correttivo «bis» un’importante semplificazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: è prevista infatti l’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero delle prescrizioni previste per i lavoratori autonomi che escludono tra gli altri l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento di valutazione rischi (DVR).



I PUBBLICI DIPENDENTI (che ricoprono incarichi di lavoro sportivo)

Potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari Il correttivo «bis» introduce un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta di autorizzazione per i lavoratori sportivi (co.co.co) che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione. Occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso al decorrere dei 30 giorni (in assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari).


Orario di apertura:

  • MATTINA: Da Lunedì a Venerdì 09:30 - 13:00
  • SERA: Da Lunedì a Giovedì: 15:30 - 18:00
070 86 75 437
070 46 57 534
388 14 70 584

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