Riferimenti normativi 

La riforma si compone sostanzialmente di 5 decreti legislativi risalenti al febbraio del 2021. (dal 36 al 40) Il 28/09/2022 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto correttivo della “Riforma dello sport (tavolo tecnico nominato dalla Vezzali) decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 02-11-2022 L’art. 16 del “decreto milleproroghe” (d.l. 29/12/2022 n. 198) ufficializza il rinvio dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021 al 1° luglio 2023 relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo. Conseguentemente, le abrogazioni delle norme in vigore, previste dall’art. 52 del medesimo decreto, vengono rinviate alla medesima data del 01/07/2023. A fine maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura, un secondo decreto in materia di riforma dello sport.


Le principali novità 


ADEGUAMENTO STATUTI

Come noto il d.lgs. 36/21 introduce alcune novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici rispetto alla l. 289/02 e pertanto sarà necessario adeguare gli stessi ai nuovi princìpi, entro il 31 dicembre 2023, e dispone che, tra gli altri, debbano essere espressamente previsti: l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; La possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate; Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, somministrazione alimenti e bevande, vendita abbigliamento e attrezzatura sportiva ecc, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto. Il regime di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Ente di promozione riconosciuti dal CONI. (rispetto all’art. 90 della legge 289/2002 viene sostituita parola “medesima” con la parola “qualsiasi”.


LAVORO SPORTIVO

Vi invitiamo a visionare le novità introdotte per il lavoro sportivo dalla riforma dello sport nell’apposita sezione del nostro sito:

www.studiostraguzzi.it/approfondimenti/compensi sportivi


COMPATIBILITÀ CON LE DESTINAZIONI D’USO

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore. Non applicabile in alcuni casi riguardanti l’esercizio di attività secondarie non istituzionali (esempio baretto o punto di ristoro).


ELIMINAZIONE MODELLO EAS

Si elimina l'obbligo del “modello EAS”, già abrogato per il terzo settore, prevedendo che, in ogni caso, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, di cui al predetto articolo 30, vengano comunicati nella relativa apposita sezione del Registro nazionale attività sportive.


PROCEDURA DI ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo presso la Federazione sportiva nazionale o l’Ente di promozione sportiva affiliante ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.


COORDINAMENTO E GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI

Il legislatore ha statuito, al riguardo, che “i corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale”.


IL REGIME DEI PREMI

Viene modificata la disciplina dei premi relativi a risultati in competizioni sportive, che non saranno considerati proventi da lavoro sportivo, ma sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% oltre a essere, in quanto non redditi da lavoro, naturalmente al di fuori di ogni di ogni obbligo contributivo. Tassazione a titolo di imposta del 20%: ovvero, i premi saranno tassati in fase di pagamento a carico del soggetto erogatore e non dovranno essere dichiarati nel Modello Unico o 730 da parte del percipiente; i premi, pertanto, non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote progressive IRPEF. (Atleti e Tecnici).


Orario di apertura:

  • MATTINA: Da Lunedì a Venerdì 09:30 - 13:00
  • SERA: Da Lunedì a Giovedì: 15:30 - 18:00
070 86 75 437
070 46 57 534
388 14 70 584

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