L’inasprimento dei controlli posti in essere dall’Agenzia delle Entrate e le continue  modifiche delle norme del nostro sistema legislativo richiedono oggi più che mai che le associazioni abbiano un supporto costante nella gestione contabile e fiscale onde evitare problematiche derivanti dal mancato rispetto degli obblighi normativi previsti dai quali possono scaturire sanzioni amministrative e in alcuni casi penali.

Soprattutto per quelle associazioni che svolgono al loro interno anche attività di tipo commerciale marginale, come nel caso del bar del circolo o attività di sponsorizzazione, queste ultime dovranno sempre essere in possesso del numero di partita IVA e quindi rispettare tutti gli adempimenti previsti (es. tenuta contabilità, liquidazioni IVA, predisposizione e invio modello UNICO dell’associazione all’Agenzia delle Entrate, ecc.), essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove ha sede l’associazione (da effettuarsi con le procedure telematiche con lo sportello SUAP), ottenere le autorizzazioni sanitarie rilasciate dalle ASL e predisporre ed aggiornare il manuale di autocontrollo alimentare (HACCP), ecc.

Per quanto sopra esposto, i Presidenti delle associazioni interessate da queste problematiche è auspicabile che si attivino quanto prima per regolarizzare eventuali situazioni anomale, in seno alle proprie associazioni.

Le associazioni sportive dilettantistiche si possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) rispetto a quelle indicate nel capitolo 2.

Tra queste:

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici.

È prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse:

-         cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;

-         erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

-         gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

-         gestione di spacci aziendali e di mense;

-         somministrazione di pasti;

-         prestazioni di trasporto e di deposito;

-         organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;

-         prestazioni alberghiere e di alloggio;

-         prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;

-         telecomunicazioni e radiodiffusioni;

-         pubblicità commerciale.

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