Certificato antipedofilia per responsabile dei minori e responsabile safeguarding
Tra i tanti dubbi che i dirigenti dei sodalizi sportivi si pongono in relazione alla nomina del responsabile dei minori e del responsabile safeguarding vi è quello se sia necessario acquisire il certificato “antipedofilia” anche per loro
È evidente che la disposizione citata si focalizza sul soggetto che deve essere tutelato e protetto da qualsiasi abuso: il minore, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2011/93/UE, fonte delle disposizioni statali in materia.
Dall’analisi della disposizione, espressamente richiamata dalla riforma dello sport (art. 33, comma 7, del d. lgs. 36/21), si evince chiaramente che l’obiettivo principale della legislazione nazionale (analogamente a quella comunitaria) è la tutela piena e incondizionata del minore; sarebbe assolutamente incongruo e pregiudizievole, oltre che privo di fondamento giuridico, limitare la protezione del soggetto “debole” alla sussistenza di un rapporto professionale.
Un simile adempimento deve essere rispettato, pertanto, nel caso in cui tali figure operino a titolo volontario o professionale, siano interne o esterne al sodalizio, proprio per il fatto di essere a diretto contatto con i minori, di cui hanno la protezione.
Conferma di ciò si evince, tra l’altro, dall’analisi delle prescrizioni FIPAV, secondo cui “il responsabile non deve avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per i seguenti reati di cui all’art. 16, c 5, d. lgs. 39/21”.
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A cura dello Staff del Centro Fiscale Sport e Aziende