Le novità sui volontari

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  • Aggiornato 09/09/2024
Con l’approvazione del D.L. 31.5.2024 n.71 (c.d. d.l. Sport di cui avevamo anticipato qualche giorno fa il contenuto*) è in vigore dal 1 giugno scorso una rilevante novità sul regime del rimborso spese ai volontari sportivi che altera o corregge – a seconda dei punti di vista – l’impianto della riforma, costruito sulla netta demarcazione tra volontariato e lavoro. L’art. 3 del decreto-legge in esame, nel sostituire il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/21, ribadito che le prestazioni del volontario non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ammette la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili. Si tratta di rimborsi che differiscono dal mero rimborso spese a piè di lista (su cui infra al punto 7) sia perché non devono essere documentati né analitici, sia perché non scontano la limitazione imposta dalla nozione di trasferta (spostamenti al di fuori del comune di residenza del percipiente), potendo essere riconosciuti anche per attività prestate all’interno del proprio comune di residenza (o, si ritiene, di dimora abituale). La misura non è generalizzata e rivolta a qualsiasi prestazione di volontariato ma circoscritta alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. L’ambito di applicazione è dunque sufficientemente delineato, salve ulteriori interpretazioni estensive, anche a opera della prassi: la prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell’evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purchè connesse alla sua realizzazione (si pensi ad esempio all’allestimento di un percorso con transenne e simili e al successivo smantellamento del materiale utilizzato). La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione che sia collegata alla manifestazione e pertanto non deve essere necessariamente sportiva o funzionale all’attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell’evento; pare anzi evidente che il legislatore, nel prevedere il nuovo rimborso forfettario, abbia presumibilmente pensato proprio alle varie figure di ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza e assistenza degli atleti che, di regola, non prestano tale attività nell’ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive.
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Cfs

A cura dello Staff del Centro Fiscale Sport e Aziende

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